Continue chiamate anche in caso di chiamata rifiutata. Grazie per i vostri commenti mi hanno aiutato davvero. alla prossima rispondo e mi diverto un pò. Da stroncare con tono secco, senza insulti, citando articolo 660 codice penale. Provato già due volte: effetto bomba. Puff... spariti :-) Ovviamente non si ottiene nulla, se non di essere lasciati (momentaneamente) in pace.
Fonte: www.altalex.com.
Sul disturbo e le molestie “col mezzo del telefono”
Cassazione penale , sez. I, sentenza 30.05.2007 n° 21273
La pronuncia 21273/2007 della Suprema Corte fornisce l'occasione per uno spunto di riflessione su un tema alquanto importante: quello delle molestie arrecate “col mezzo del telefono”.
Già in altre pronunce era emerso l'orientamento di questa Corte.
Il comportamento di chi si limita ad importunare ed a molestare le persone, col telefono o altro mezzo simile o, ancora, per strada, in Italia viene punito, seppur in maniera blanda, dall'art. 660 del Codice Penale.
Risponde una tettona vogliosa della Vodafone, molto sola, cerca clienti uomini (rigorosamente di altri operatori telefonici) disposti a passare serata (e nottata) con lei a tariffe molto vantaggiose. La lista d'attesa però è molto lunga.